Enrico Melozzi
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Pietro Domenico Olivero, Il Teatro Regio di Torino, 1740 circa. Torino, Palazzo Madama. Via Wikimedia Commons (pubblico dominio).

Nel novembre del 2000 la Corte costituzionale deposita la sentenza numero 503. Il dispositivo è di una riga: è illegittimo il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, quello che aveva trasformato d’autorità gli enti lirici italiani in fondazioni di diritto privato. Il governo aveva ecceduto la delega ricevuta dal Parlamento. Pochi giorni dopo, il 24 novembre, il governo vara il decreto-legge n. 345, che dispone di nuovo la stessa trasformazione e la fa decorrere, all’indietro, dal 23 maggio 1998. La Scala, il San Carlo, la Fenice, l’Accademia di Santa Cecilia e gli altri enti con le loro orchestre erano stati per due anni e mezzo fondazioni private in forza di una norma incostituzionale. Da quel giorno lo erano per una norma nuova, retroattiva.

Per capire come si arrivò a quel mese bisogna tornare al 1967. La legge 14 agosto 1967, n. 800 aveva riconosciuto all’attività lirica e concertistica un “rilevante interesse generale” e aveva dato agli enti autonomi lirici personalità giuridica di diritto pubblico. Erano, in sostanza, pezzi di Stato che facevano musica, con i bilanci in rosso che lo Stato ripianava. Il cambio di rotta non nasce in una legge sulla cultura. Nasce nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, intitolata “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”: all’articolo 2, comma 57, il Parlamento delega il governo a trasformare gli enti musicali in fondazioni. L’atto di nascita delle fondazioni lirico-sinfoniche sta dunque in un provvedimento sui conti pubblici, accanto alle misure fiscali e sanitarie di quell’anno.

Il decreto che ne seguì, il n. 367 del 29 giugno 1996, disegnava un meccanismo preciso. Le nuove fondazioni avrebbero perseguito “senza scopo di lucro, la diffusione dell’arte musicale”; il presidente sarebbe stato il sindaco della città; e i privati che avessero garantito ogni anno almeno il dodici per cento dei finanziamenti di gestione avrebbero avuto un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. La forma privata era il recipiente, il denaro dei privati il contenuto atteso. Gli enti avevano tre anni per deliberare la trasformazione. Il fatto che nel 1998 il governo abbia sentito il bisogno di imporla per decreto, senza aspettare le delibere, dice da solo quanto la strada volontaria si fosse rivelata lenta.

Il resto è cronaca di aggiustamenti. Nel 2003 la legge n. 310 aggiunse la quattordicesima fondazione, il Petruzzelli di Bari. Nel 2010 il decreto-legge n. 64 riscrisse gli assetti con l’obiettivo dichiarato di “favorire la spinta alla efficienza, economicità ed imprenditorialità”. Nel 2011 un regolamento fissò i criteri per riconoscere forme organizzative speciali, un’autonomia maggiore che toccò alla Scala e a Santa Cecilia. E nello stesso 2011 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153, mise per iscritto ciò che nei teatri tutti sapevano: gli enti lirici, pur privatizzati, conservano una “marcata impronta pubblicistica”, e il finanziamento statale che ricevono è “di gran lunga superiore” a quello delle Regioni. Private nella forma giuridica, pubbliche nella sostanza economica e nei controlli, dalla Corte dei conti alla vigilanza del ministero.

Ecco perché, quando un musicista italiano dice di lavorare in una fondazione, descrive una scelta di finanza pubblica di trent’anni fa più che una scelta artistica. La forma è rimasta, il mecenatismo che doveva riempirla è arrivato in misura diseguale, e il sindaco, o una persona da lui nominata, siede ancora in cima alla struttura quasi ovunque. L’articolo 11 del decreto del 1996 lo aveva scritto così: il presidente della fondazione è il sindaco del comune in cui essa ha sede, “indipendentemente dalla misura dell’apporto al patrimonio”.

Il testo è delIl Coro di Melos di Melos
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