Enrico Melozzi
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La sala del Teatro alla Scala di Milano. Foto via Wikimedia Commons.

di Enrico Melozzi

Proposta di legge per la creazione lirica contemporanea. Il testo
articolato, in undici articoli, è in appendice.

Il 23 dicembre 2024 il Ministero della cultura ha firmato il decreto
numero 463. Dentro c’è una norma che quasi nessuno ha letto: i teatri
nazionali di prosa, per ricevere i contributi pubblici, devono produrre
ogni anno almeno quattro spettacoli di autori viventi, di cui due
italiani e uno under 35. Per la prosa lo Stato pretende il presente.
Nello stesso decreto i teatri di tradizione non hanno nessun obbligo
simile, e le fondazioni lirico-sinfoniche, che viaggiano su un binario
normativo tutto loro, non ne hanno mai avuto uno: nessuno chiede loro un
solo titolo scritto da una persona viva.

Non è sempre stato così. La legge 800 del 1967, quella che ha dato
forma agli enti lirici come li conosciamo, riservava all’articolo 24
almeno duecento milioni di lire l’anno per l’allestimento di «lavori
italiani nuovissimi o di prima esecuzione», e all’articolo 31 premiava
con contributi aggiuntivi chi li metteva in scena. La Repubblica di
Petrassi e di Nono considerava ovvio che un teatro d’opera producesse
opere. Poi quella norma si è dissolta in cinquant’anni di rinvii e
decreti, e il sistema si è assestato sul museo.

Il museo lo paghiamo noi. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono
quattordici; nel 2022 hanno incassato circa 80 milioni di euro dalla
biglietteria, quasi la metà dei quali dalla sola Scala, e ne hanno
ricevuti 278 tra contributi pubblici e privati. Nel 2026 il fondo
nazionale per lo spettacolo ha assegnato loro 199 milioni. Sono soldi
ben spesi: nel 2022 tredici fondazioni su quattordici hanno chiuso in
utile, e le sale sono tornate a riempirsi. Ma chi copre tre quarti del
bilancio ha il diritto di chiedere che una parte di quel denaro produca
il repertorio di dopodomani, perché il grande repertorio di oggi è stato
il contemporaneo di ieri. Turandot, l’opera più giovane tra quelle che
riempiono le sale del mondo, ha compiuto cent’anni quest’anno. Se domani
smettessimo di scrivere opere, i cartelloni non se ne accorgerebbero per
decenni. Se ne accorgerebbe la storia.

L’opera non è nata museo. Rossini scrisse trentanove titoli per un
mercato che li divorava e li dimenticava, Donizetti settanta. Verdi
negoziava i contratti come un impresario, scriveva per il pubblico
pagante, accettava i fischi e le trionfali seconde recite. Per un secolo
il melodramma è stato la cultura popolare italiana: si canticchiava per
strada, si litigava in loggione, si facevano le code per le novità.
Chiudere tutto questo nella teca del capolavoro intoccabile non è
difendere la tradizione: è tradirla nel suo meccanismo vitale, che era
produrre.

Prevedo l’obiezione: le quote sono dirigismo. Rispondo con il
calendario. Dal 2018 una direttiva europea impone alle piattaforme di
streaming, Netflix compresa, almeno il 30 per cento di opere europee in
catalogo. La radio francese trasmette il 40 per cento di canzone
francofona per una legge del 1994. Il cinema italiano vive di credito
d’imposta dalla legge 220 del 2016. La prosa, come detto, ha le sue
quote d’autore vivente da un decreto del dicembre 2024. La quota di creazione è la regola in tutta la cultura europea;
l’opera è l’unica eccezione, ed è l’eccezione più assurda, perché è
l’arte in cui l’Italia ha inventato il genere. Aggiungo la cosa che più
mi preme: questa proposta non contiene alcun requisito di nazionalità né
di lingua. La quota riguarda opere nuove, scritte da chiunque, cantate
in qualunque idioma. Non difende un passaporto. Difende un mestiere,
quello del compositore e del librettista, gli unici lavoratori dello
spettacolo a cui il sistema chiede, come condizione per andare in scena,
di essere morti da almeno un secolo.

La proposta si regge su quattro gambe. La prima è la gradualità:
nessun 50 per cento calato dall’oggi al domani, che manderebbe i bilanci
a fondo in due stagioni, ma una scala di dieci anni. Si parte dal 10 per
cento di produzioni nuove o recenti, si sale al 20 con l’obbligo di una
prima assoluta l’anno per ogni fondazione, si arriva a regime al 30. Un
teatro che monta dieci titoli comincia dedicandone uno al presente.
Chiedere meno sarebbe ridicolo, chiedere di più sarebbe
irresponsabile.

La seconda gamba è il denaro. Un Fondo nazionale per l’opera inedita
e contemporanea, 30 milioni l’anno, che paga le commissioni con compensi
equi, sostiene gli allestimenti e, punto decisivo, finanzia le riprese:
almeno il 30 per cento del fondo va alle seconde e terze produzioni di opere
già battezzate, perché un’opera eseguita una volta sola non è un’opera,
è un saggio costato due milioni. Accanto al fondo, un credito d’imposta
sul modello del cinema per chi investe in prime assolute, e l’obbligo di
registrare e pubblicare ogni opera finanziata, d’intesa con editori,
discografici, piattaforme e società di gestione dei diritti, SIAE e
Soundreef comprese. Oggi una prima assoluta senza registrazione scompare
la sera stessa del debutto.

La terza gamba è il Festival della nuova lirica. Sanremo lo conosco
dal podio, e so cosa sa fare quella macchina: trasformare canzoni mai
sentite in patrimonio collettivo nel giro di cinque serate. Il
meccanismo si può prestare all’opera. Dodici teatri, ognuno con una
propria opera nuova e i propri cantanti di punta, le arie in gara
accanto alle arie del grande repertorio, una sezione per gli under 35,
il voto del pubblico accanto a una giuria, la vincitrice che apre la
stagione di uno dei teatri e gira poi in un circuito nazionale di
riprese. La produzione e la trasmissione spettano alla RAI attraverso il
contratto di servizio: quello in vigore, 2023-2028, tra i suoi obblighi
non nomina l’opera lirica nemmeno una volta. È una lacuna che si colma con una riga, alla prima revisione utile. Il festival può cambiare città ogni anno, e ogni città se ne
accorgerà.

La quarta gamba tiene insieme le altre e riguarda i classici. Nessuno
tocca Traviata: al contrario. Nelle città d’arte la proposta istituisce
circuiti stabili di repertorio, fuori quota e fuori sanzione, dove il
turista che ha una sola sera a Venezia o a Verona trova sempre un grande
titolo eseguito come si deve, con orchestra dal vivo e senza
scorciatoie. I classici diventano un’offerta permanente, come gli
Uffizi; i teatri, liberati dall’obbligo di essere soltanto vetrina,
tornano officina.

Un’ultima cosa sul metodo. Nel comitato che valuterà i progetti
siedono musicologi, compositori, rappresentanti dei cantanti, degli
orchestrali e delle maestranze, gente della televisione e della
discografia, e due cittadini sorteggiati, come nelle assemblee civiche
che in Irlanda e in Francia hanno affrontato questioni ben più spinose
di un cartellone. L’opera è nata arte di tutti e il giudizio di tutti
non deve spaventarla. Chi teme il pubblico, di solito, non lo ha mai
avuto dalla sua parte.

So che qualcuno la chiamerà utopia. Ma l’utopia era il 50 per cento;
questa è una scala di dieci anni, coperta, con i numeri scritti accanto
a ogni impegno. L’articolato è qui sotto, undici articoli. Si può
emendare tutto: le percentuali, le date, i nomi. Chi vuole discuterlo sa
dove trovarmi.


❧❧❧

Appendice. Disposizioni per la promozione della creazione lirica contemporanea e per l’istituzione del Festival della nuova lirica

Testo articolato a cura della redazione di Melos, elaborato su
proposta di Enrico Melozzi. Bozza di discussione.

Art. 1 (Finalità)

  1. La Repubblica riconosce l’opera lirica come arte viva e sostiene la
    creazione, la produzione, la circolazione e la registrazione di nuove
    opere di teatro musicale, senza requisiti di nazionalità o di lingua
    degli autori e delle opere.
  2. La presente legge persegue l’equilibrio tra la programmazione del
    repertorio e la produzione di opere nuove, la crescita di nuovo pubblico
    anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, il ricambio
    generazionale degli autori e degli interpreti e la tutela
    dell’occupazione dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 2 (Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
  1. «opera inedita»: opera di teatro musicale per voci e orchestra dal
    vivo, anche con organici ampliati a strumenti elettronici o non
    convenzionali, mai rappresentata in forma scenica. La scelta dello
    stile, del linguaggio musicale e della lingua del libretto è
    libera;
  2. «opera contemporanea»: opera di teatro musicale la cui prima
    rappresentazione assoluta sia avvenuta nei trenta anni precedenti, o il
    cui compositore sia vivente;
  3. «opera di repertorio»: ogni altra opera;
  4. «teatri sovvenzionati»: le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al
    decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e i teatri di tradizione di
    cui all’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 3 (Quote di nuova creazione)

  1. A decorrere dalla seconda stagione successiva all’entrata in vigore
    della presente legge, le fondazioni lirico-sinfoniche destinano a opere
    inedite o contemporanee almeno il 10 per cento delle produzioni d’opera
    di ciascuna stagione; la quota è elevata al 20 per cento dalla quinta
    stagione, con almeno una prima rappresentazione assoluta per stagione, e
    al 30 per cento dalla decima stagione.
  2. Dalla quinta stagione i teatri di tradizione programmano almeno
    un’opera inedita o contemporanea per stagione.
  3. Le quote si computano sulle produzioni e coproduzioni d’opera; le
    riprese di opere contemporanee concorrono alla quota. I teatri indicano
    nei programmi di sala e nella comunicazione al pubblico la categoria di
    ciascuna opera ai sensi dell’articolo 2.

Art. 4 (Fondo nazionale per l’opera inedita e
contemporanea)

  1. È istituito presso il Ministero della cultura il Fondo nazionale per
    l’opera inedita e contemporanea (FNOIC), con dotazione di 30 milioni di
    euro annui, destinato a:
  1. commissioni di opere inedite, con compensi minimi equi per
    compositori e librettisti definiti con decreto ministeriale, sentite le
    organizzazioni degli autori;
  2. allestimenti di prime rappresentazioni assolute;
  3. riprese e circolazione di opere contemporanee, cui è riservato
    almeno il 30 per cento della dotazione annua;
  4. registrazione audiovisiva e discografica delle opere
    finanziate.
  1. Ogni opera finanziata dal FNOIC è registrata e resa disponibile al
    pubblico entro dodici mesi dalla prima rappresentazione, mediante
    convenzioni con editori musicali, produttori discografici, piattaforme
    di diffusione e organismi di gestione collettiva dei diritti
    d’autore.
  2. Ai soggetti che investono nella produzione di prime rappresentazioni
    assolute è riconosciuto un credito d’imposta, secondo il modello di cui
    alla legge 14 novembre 2016, n. 220, nei limiti e con le modalità
    stabiliti con decreto del Ministero della cultura di concerto con il
    Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 5 (Comitato nazionale per l’opera del
presente)

  1. È istituito il Comitato nazionale per l’opera del presente (CNOP),
    organo consultivo e di monitoraggio, composto da quattordici membri: due
    cittadini sorteggiati tra coloro che presentano candidatura; tre
    rappresentanti dell’industria musicale e dei media, di cui uno designato
    dalla RAI; due artisti della musica popolare e dello spettacolo; un
    compositore e un librettista in attività; un musicologo; un
    rappresentante dei cantanti lirici, uno dei professori d’orchestra e uno
    delle maestranze tecniche, designati dalle organizzazioni sindacali
    comparativamente più rappresentative; un rappresentante degli organismi
    di gestione collettiva dei diritti d’autore.
  2. La composizione del CNOP rispetta la parità di genere. I membri
    durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.
  3. Il CNOP esprime pareri sui progetti del FNOIC, verifica il rispetto
    delle quote di cui all’articolo 3 e adotta linee guida per la promozione
    e la diffusione della nuova produzione lirica.

Art. 6 (Formazione e residenze)

  1. I conservatori di musica, le accademie e le scuole di teatro
    attivano corsi, laboratori e masterclass di composizione, drammaturgia,
    regia e scenografia per il teatro musicale contemporaneo, fondati sul
    canto lirico e sull’orchestra e aperti all’integrazione di linguaggi e
    strumenti di altra provenienza.
  2. Ogni fondazione lirico-sinfonica che accede al FNOIC ospita almeno
    un compositore o librettista in residenza per stagione. Il Ministero
    della cultura, sentito il CNOP, assegna borse di studio e sostiene le
    residenze, con priorità per gli autori under 35.

Art. 7 (Festival della nuova lirica)

  1. È istituito il Festival della nuova lirica, manifestazione annuale
    cui partecipano dodici teatri sovvenzionati, ciascuno con un’opera
    inedita o contemporanea di propria produzione, rappresentata per
    estratti dai propri interpreti. Le opere possono essere scritte in
    qualunque lingua.
  2. Il festival comprende una sezione riservata ad autori e formazioni
    under 35 e serate dedicate al grande repertorio eseguito dagli stessi
    teatri in gara.
  3. Il vincitore è proclamato da una giuria mista e dal voto del
    pubblico. L’opera vincitrice inaugura la stagione di uno dei teatri
    partecipanti; le opere in gara accedono in via prioritaria ai contributi
    per le riprese di cui all’articolo 4.
  4. La produzione e la trasmissione televisiva, radiofonica e digitale
    del festival costituiscono obbligo di servizio pubblico, da recepire nel
    contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy
    e la RAI alla prima revisione utile.
  5. La sede del festival è assegnata a rotazione tra città italiane che
    ne facciano richiesta. Il regolamento del festival, compreso il numero e
    il formato delle serate, è adottato con decreto ministeriale, sentito il
    CNOP.

Art. 8 (Circuiti stabili del repertorio nelle città
d’arte)

  1. Il Ministero della cultura, d’intesa con le regioni, gli enti locali
    e gli operatori privati, promuove circuiti stabili di rappresentazione
    delle opere di repertorio nelle città a maggiore vocazione turistica,
    con esecuzione dal vivo e standard di qualità definiti con decreto
    ministeriale.
  2. Le rappresentazioni dei circuiti di cui al comma 1 non concorrono
    alle quote dell’articolo 3 e non sono soggette alle misure dell’articolo
    10.

Art. 9 (Monitoraggio e trasparenza)

  1. I teatri sovvenzionati trasmettono ogni anno al Ministero della
    cultura una relazione sulle opere prodotte e programmate, distinte per
    categoria, sui risultati di pubblico e sulla partecipazione al
    festival.
  2. Il Ministero della cultura pubblica in formato aperto i dati di cui
    al comma 1 e presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato
    della creazione lirica in Italia, sentito il CNOP.

Art. 10 (Inosservanza delle quote)

  1. L’inosservanza delle quote di cui all’articolo 3 comporta la
    riduzione proporzionale dei contributi a valere sul Fondo nazionale per
    lo spettacolo dal vivo. In caso di inosservanza reiterata per tre
    stagioni, il teatro è escluso dai finanziamenti del FNOIC fino al
    ripristino delle condizioni.

Art. 11 (Attuazione e copertura finanziaria)

  1. I decreti attuativi della presente legge sono adottati entro dodici
    mesi dall’entrata in vigore. Per le prime due stagioni l’applicazione
    delle quote ha valore sperimentale e non dà luogo alle misure di cui
    all’articolo 10.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di
    euro annui comprensivi del credito d’imposta di cui all’articolo 4, si
    provvede nell’anno finanziario di prima applicazione mediante
    corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente dello
    stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il testo è delIl Coro di Melos di Melos
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